IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 25
 
   1. L'art. 25 della legge regionale n.  9/1993  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art.   25   (Disposizioni   per   l'esercizio   delle   funzioni
trasferite).
    1.  Il  trasferimento  alle  provincie  delle  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla presente legge e del relativo personale di cui alla
allegata tabella A, opera a decorrere dal 1› gennaio 1994.  Prima  di
tale  data la giunta regionale provvede alla definizione dei problemi
attinenti alla  mobilita'  del  personale,  ed  alla  consegna  degli
archivi e delle pratiche in corso.
    2.  La  definizione  dei procedimenti amministrativi, che abbiano
comportato assunzione di impegno  a  carico  del  bilancio  regionale
entro  il  31  dicembre  1993, rimane di competenza della regione, ad
esclusione di quelli riguardanti opere pubbliche le cui procedure  di
appalto non siano iniziate entro tale data.
    3.  Dalla  data  di  cui al primo comma i servizi provinciali del
genio civile di Genova, Imperia, La Spezia e Savona sono soppressi  e
l'organico  della  regione, di cui alla tabella H allegata alla legge
regionale  27  agosto  1984  n.  44  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  ridotto  di  un  contingente  pari  al  numero dei
dipendenti regionali  trasferiti.  Le  funzioni  che  residuano  alla
regione  dopo  il  trasferimento alle province, operato a norma della
presente legge, sono attribuite, fino alla approvazione  di  apposita
legge  di  riorganizzazione  della  materia,  al  servizio difesa del
suolo, unitamente al relativo personale.
    4. La giunta regionale provvede a quanto previsto al primo comma,
secondo le modalita' di  cui  all'art.  5  della  legge  regionale  9
novembre  1987 n. 32. I dipendenti trasferiti conservano la posizione
giuridica ed economica,  ivi  compresa  l'anzianita'  gia'  maturata,
acquisita   all'atto  del  trasferimento  e  nei  confronti  di  tali
dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza,
la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26, e  successive  modificazioni
ed integrazioni.
    5. Con lo stesso provvedimento con il quale dispone in materia di
personale,  la  giunta  regionale provvede altresi' in ordine ai beni
patrimoniali   utilizzati   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
trasferite".