IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 25 1. L'art. 25 della legge regionale n. 9/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite). 1. Il trasferimento alle provincie delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge e del relativo personale di cui alla allegata tabella A, opera a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima di tale data la giunta regionale provvede alla definizione dei problemi attinenti alla mobilita' del personale, ed alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso. 2. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 31 dicembre 1993, rimane di competenza della regione, ad esclusione di quelli riguardanti opere pubbliche le cui procedure di appalto non siano iniziate entro tale data. 3. Dalla data di cui al primo comma i servizi provinciali del genio civile di Genova, Imperia, La Spezia e Savona sono soppressi e l'organico della regione, di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto di un contingente pari al numero dei dipendenti regionali trasferiti. Le funzioni che residuano alla regione dopo il trasferimento alle province, operato a norma della presente legge, sono attribuite, fino alla approvazione di apposita legge di riorganizzazione della materia, al servizio difesa del suolo, unitamente al relativo personale. 4. La giunta regionale provvede a quanto previsto al primo comma, secondo le modalita' di cui all'art. 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Con lo stesso provvedimento con il quale dispone in materia di personale, la giunta regionale provvede altresi' in ordine ai beni patrimoniali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni trasferite".